Responsabilità per danno da prodotto
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Codice del consumo Dlgs 206/2005
Titolo II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Art. 114. Responsabilità
del produttore
1. Il produttore e' responsabile del
danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Art. 115. Prodotto
1. Prodotto, ai
fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato
in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera
prodotto anche l'elettricità.
Art. 116. Responsabilità
del fornitore
1. Quando il produttore
non sia individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilità
il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio
di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato,
entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il
prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare
il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata
preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può
effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni
caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del
giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano,
può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per
la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo
indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato
nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura
civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona
indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi
prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore
al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni
del presente articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche
se sia noto il produttore.
Art. 117. Prodotto
difettoso
1. Un prodotto
e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a)
il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la
sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni
e le avvertenze fornite;
b)
l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato
e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
c)
il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
2. Un prodotto
non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in
commercio.
3. Un prodotto
e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
Art. 118. Esclusione
della responsabilità
1. La responsabilità
e' esclusa:
a)
se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b)
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c)
se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita
o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso,
ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività
professionale;
d)
se il difetto e' dovuto alla conformità del prodotto a una norma
giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e)
se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento
in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non
permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f)
nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o
di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o
materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date
dal produttore che la ha utilizzata.
Art. 119. Messa
in circolazione del prodotto
1. Il prodotto
e' messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione
o in prova.
2. La messa
in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore
o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità
non e' esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita
forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente
il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto
del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente
e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione
entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120. Prova
1. Il danneggiato
deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra
difetto e danno.
2. Il produttore
deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo
le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da
responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera
b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze,
e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in
cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
3. Se e'
verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto,
il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica
siano anticipate dal produttore.
Art. 121. Pluralità
di responsabili
1. Se più persone
sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in
solido al risarcimento.
2. Colui
che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,
dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze
che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti
uguali.
Art. 122. Colpa
del danneggiato
1. Nelle ipotesi
di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento
si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice
civile.
2. Il risarcimento
non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno
vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi
di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata
alla colpa del danneggiato.
Art. 123. Danno
risarcibile
1. E' risarcibile
in base alle disposizioni del presente titolo:
a)
il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b)
la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo
privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno
a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di
euro trecentottantasette.
Art. 124. Clausole
di esonero da responsabilità
1. E' nullo qualsiasi patto che escluda
o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità
prevista dal presente titolo.
Art. 125. Prescrizione
1. Il diritto
al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno,
del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso
di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto
avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare
l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126. Decadenza
1. Il diritto
al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno
in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo
in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza
e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo
si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura
concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto
che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili
non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127. Responsabilità
secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni
del presente titolo non escludono ne' limitano i diritti attribuiti
al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni
cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
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